Con Sentenza n. 11 depositata 18 luglio la Corte Costituzionale, accogliendo la questione di legittimità costituzionale sollevata dalle Sezioni unite civili della Corte di Cassazione, ha stabilito l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6, primo comma, della L. n. 604/1966 (Norme sui licenziamenti individuali), nella parte in cui non prevede che, se al momento della ricezione della comunicazione del licenziamento o in pendenza del termine di 60 giorni previsto per la sua impugnazione, anche in via stragiudiziale, il lavoratore versi in condizione di incapacità di intendere o di volere, non opera l’onere della previa impugnazione, anche stragiudiziale, e il licenziamento può essere impugnato entro il termine di decadenza di 240 giorni dalla ricezione della sua comunicazione.
La vicenda ha riguardato una lavoratrice alla quale era stato intimato il licenziamento disciplinare, e che si era trovata, al momento della ricezione del recesso datoriale, in uno stato depressivo di tale gravità da dover essere sottoposta a un trattamento sanitario obbligatorio, e non aveva per tale ragione esperito l’impugnazione stragiudiziale entro il termine prescritto, ma solo dopo aver recuperato la pienezza delle sue facoltà intellettive e volitive.